Il giorno 23 febbraio 2001 nello studio del notaio Garbagnati in v. T. Tasso n. 1 Milano, si è costituita l’Associazione PUBBLICIDPENDENTI (ANAFi) – Associazione Nazionale Assistenza Finanziari Pubblico Impiego & Parastato.

Statuto aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 25 maggio 2012

STATUTO – PUBBLICI DIPENDENTI ( ANAFi )

Costituzione e denominazione

Articolo 1

E’ costituita una Associazione sotto la denominazione:

“PUBBLICI DIPENDENTI ( ANAFi ) – Associazione Nazionale

per l’Assistenza ai Finanziari Pubblico Impiego & Parastato”

senza fini di lucro, con sede in Milano, Via Antonio Kramer 21.

Articolo 2

La durata dell’associazione è illimitata.

Scopo

Articolo 3

3.1 L’Associazione ha lo scopo di:

– assistere gli iscritti che aderiranno all’Associazione nella promozione, studio e attuazione di ogni forma di previdenza, assistenza sanitaria, sussistenza economica mediante prestiti e mutui, risparmio economico, sotto forma individuale e collettiva;

– costituire e stipulare convenzioni con enti, istituti o società e aziende o imprese commerciali.

3.2 Potrà inoltre assumere iniziative collaterali sempre per medesimi fini nell’interesse degli associati e promuovere attività ricreativo – culturale – sportivo per il tempo libero.

3.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di dare mandato a Società di servizio per garantire la funzionalità e l’evolversi dell’associazione.

Associati

Articolo 4

4.1 Gli Associati sono: 01) Fondatori; 02) Onorari; 03) Ordinari; 04) Aggregati.

4.2 Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo. – Il Socio fondatore è membro di diritto del Consiglio Nazionale, con diritto di voto e perde la sua qualifica di membro, per effetto di tre assenze consecutive alle adunanze di detto Consiglio che non siano giustificate da gravi motivi e / o da inderogabili esigenze di servizio. Alla data del 25 maggio 2012 sono soci fondatori Franco Antonio Pinardi e Paolo Lo Giudice.

4.3 Sono Soci Onorari coloro i quali sono nominati tali su proposta del Presidente per particolari meriti acquisiti nei confronti dell’associazione o per la loro valenza nella Società Civile o nel mondo politico istituzionale con delibera favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

4.4 I Soci Ordinari sono tutti i lavoratori dipendenti del “Comparto Ministeri”, del Pubblico Impiego e Parastato, Dipendenti delle Regioni delle Province dei Comuni, che formulino a mezzo portale www.pubblicidipendenti.it la loro proposta di adesione e, non pagano la quota associativa.

4.5 Sono Soci Aggregati tutti i familiari dei soci ordinari che ne fanno esplicita richiesta mediante la compilazione dell’apposito modulo sul portale www.pubblicidipendenti.it; i Soci Aggregati non hanno diritto di voto, fruiscono delle stesse prestazioni dei soci ordinari e non pagano la quota associativa.

Articolo 5

Decadono dalla qualifica di soci Onorari, Ordinari e Aggregati, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, coloro che :

5.1 Con il loro comportamento ledano il buon nome dell’Associazione;

5.2 in caso  decesso del Socio;

5.3  i soci ordinari e aggregati che rilasciano, al momento dell’iscrizione, dichiarazione mendace o non veritiera rispetto ai settori o comparti dello Stato.

Al Socio decaduto non compete alcun diritto relativo la sua partecipazione all’associazione.

Strutture e Organi statutari

Articolo 6

Ai fini operativi, l’Associazione ha una struttura su base Nazionale con la nomina di coordinatori/consiglieri di settore o comparto le cui nomine ed incarichi sono proposti al CDN dal Presidente o Socio fondatore. Ogni coordinatore /consigliere nazionale di settore o comparto potrà organizzare su base regionale, provinciale e locale, una propria struttura di cui si fa parte diligente e responsabile  e di cui relazionerà al C.D.N. Ogni nomina è correlata da precisa lettera di incarico sottoscritta dalle parti in calce.

Sono organi dell’Associazione :

6.1 – Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);

– Il Presidente;

– Il Vice Presidente;

6.2 Tutte le cariche sono onorarie.

Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.)

Articolo 7

7.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale, massimo organo dell’Associazione, è composto dai due Soci fondatori, ed un massimo di 1 rappresentante per ogni Comparto dell’Associazione Consigliere/Coordinatore Nazionale.

7.2 Il Consiglio dura in carica 5 anni e i loro membri possono essere rieletti.

7.3 I Soci fondatori della A.N.A.Fi sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e ad essi è riservata per i primi dieci anni la Presidenza e vice Presidenza a far data dal verbale di completamento di tutta la struttura Nazionale.

Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 8

I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

8.1 Eleggere il Presidente (fatto salvo l’art. 7.3);

8.2 Deliberare sulla stipulazione di qualsiasi contratto o convenzione o altri fatti di natura amministrativa o patrimoniale inerenti all’Associazione;

8.3 Si riunisce di norma una volta all’anno, e, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.

8.4 Esso è validamente riunito con la maggioranza semplice dei suoi componenti. – Le delibere vengono adottare a maggioranza semplice dei presenti. – Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del Presidente – Il voto può essere espresso per rappresentanza nel limite di una sola delega.

Il Presidente

Articolo 9

9.1 Il Presidente dell’A.N.A.Fi, è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; esso dura in carica cinque anni fino al termine del mandato.

9.2 Nomina il vice Presidente.

9.3 Presiede i lavori del C.D.N.

9.4 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi  ed in giudizio, ed esegue tutte le delibere del Consiglio Direttivo.

9.5 In caso di impedimento del Presidente, i poteri sono assunti dal Vice Presidente in via provvisoria.

9.6 Convoca il C.D.N.  mediante comunicazione scritta via e-mail o fax almeno sette giorni prima della riunione.

9.7 Nei casi di urgenza il Presidente potrà compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione con l’obbligo di riferire al C.D.N., per la ratifica, entro trenta giorni dal provvedimento adottato.

Patrimonio

Articolo 10

L’Associazione essendo senza fini di lucro non possiede nessun patrimonio se non quello strettamente necessario per il funzionamento che si autofinanzia con i contributi volontari dei soci, a mezzo eventuali donazioni di terzi.

Articolo 11

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono la disposizioni del Codice Civile vigente.

Norma transitoria

Articolo 12

In questa prima fase organizzativa nell’interesse e nel rispetto dell’Associazione ed entro un tempo tecnico per poter avviare tutta la struttura Nazionale il C.D.N. è costituito dai Soci fondatori che hanno pieni poteri.

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